Art. 15
(Comunicazione delle
generalità dei condannati).

      1. Il condannato per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale deve, al momento della messa in libertà, comunicare al magistrato di sorveglianza competente quale sarà la sua residenza, nonché la sua dimora, qualora non coincidente con la prima.
      2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ad ogni cambiamento di residenza o dimora.
      3. L'autorità giudiziaria, valutate le circostanze, può dare comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dei luoghi di cui ai commi 1 e 2.
      4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 118 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei reati previsti nel libro II, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale commessi in danno di minorenni».